Ris. n. 107/E del 4 luglio 2001
Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso
Iva - Scritture e documenti contabili - Fatturazione - Trasmissione
fatture: utilizzo sistema combinato fondato sull'impiego congiunto del
telefax e di un supporto informatico, nel rispetto del dettato normativo di
cui all'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La T I. S.r.l. ha chiesto di conoscere se possa ritenersi conforme alle
disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 una
procedura di trasmissione delle fatture mediante l'impiego congiunto del
telefax e di un supporto informatico.
In particolare, la procedura ipotizzata dalla società istante prevede
l'invio della fattura al ricevente, da parte della società emittente,
tramite fax. Il documento, ricevuto dalla scheda fax del sistema T, è
instradato all'interno del sistema operativo ..., trasformato in formato
elettronico, ed infine memorizzato su disco e storicizzato all'interno
dell'archivio insieme alla sua immagine.
Il sistema garantisce l'integrità del documento e la sua
inalterabilità, non potendo più essere né modificato né manipolato.
Le modalità di archiviazione permettono di effettuare in ogni momento
la ricerca del documento che può essere visualizzato o stampato.
I dati memorizzati attraverso questo sistema possono essere
direttamente stampati nei registri delle fatture emesse e degli acquisti,
previsti dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Al riguardo si osserva, preliminarmente, che l'art. 21 del D.P.R.
n. 633 del 1972 dispone che "La fattura si ha per emessa all'atto della sua
consegna o spedizione all'altra parte".
La scrivente, in precedenti occasioni, ha avuto modo di precisare che,
sebbene con le espressioni "consegna" o "spedizione" il legislatore abbia
voluto indicare la trasmissione delle fatture mediante le tradizionali
modalità, pur tuttavia è da ritenersi sostanzialmente legittima la
trasmissione tramite posta elettronica [risoluzione n. 571134 del 19 luglio
1988 (in "il fisco" n. 35/1998, pag. 5532, n.d.r.)] o con procedure
informatizzate [risoluzioni n. 450217 del 30 luglio 1990, n. VI-12-2605 del
5 agosto 1994 e n. 50/E del 29 maggio 1998 (rispettivamente in "il fisco"
n. 37/1990, pag. 5987, n. 36/1994, pag. 8598, e n. 27/1998, pag. 9118,
n.d.r.)], sempreché i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva
vengano "materializzati" in documenti cartacei.
Ciò posto, si ritiene che la proposta procedura possa essere condivisa
nel rispetto delle seguenti condizioni.
La trasmissione dovrà avvenire entro i termini stabiliti dall'art. 21
del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il cedente e il cessionario dovranno provvedere alla stampa e alla
conservazione delle fatture su supporto cartaceo, atteso che, a tutt'oggi,
non è possibile l'archiviazione dei documenti su supporti magnetici, con
conseguente distruzione degli originali.
I soggetti interessati dovranno registrare le fatture secondo le
disposizioni degli artt. 23 e 25 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, a nulla
rilevando la particolare modalità di trasmissione delle stesse. Per quanto
attiene a tali obblighi, la fattura si considera emessa al momento della
trasmissione tramite fax e si intende ricevuta nel momento in cui il
messaggio fax viene ricevuto dal destinatario.
Sono fatte salve eventuali successive disposizioni normative.
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