RISOLUZIONI MINISTERIALI

  

Ris. n. 571134 del 19 luglio 1988
Dir. TT.AA.
Iva - Consegna o spedizione delle fatture - Utilizzo di un sistema di posta
elettronica - Ammissibilità - Art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

 

     testo annota  
    Con la nota sopradistinta codesta Amministrazione, nel  premettere  che
per migliorare il servizio postale  ha  introdotto  un  nuovo  servizio  di
"posta  elettronica"  il  quale,  attraverso  l'utilizzazione  della   rete
pubblica delle telecomunicazioni, consente un più sollecito  inoltro  delle
corrispondenze   (circolari,   corrispondenze   commerciali    etc.)    con
riproduzione delle stesse nel luogo  di  destinazione  a  mezzo  di  veloci
stampanti laser, ha chiesto di conoscere se la riproduzione  dell'esemplare
del documento fattura di cui all'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
e successive modificazioni, contenente tutti  i  dati  ivi  previsti  e  di
spettanza  dell'acquirente  del  bene  o  committente  del   servizio   con
l'anzidetto sistema sia conforme alle disposizioni dettate in  materia  dal
citato decreto n. 633.
    Al riguardo, la scrivente, così come già  chiarito  in  una  precedente
occasione (R.M. n. 360879 del 30 aprile 1986, pur non potendo  disconoscere
che l'attuale formulazione del menzionato art. 21, comma 1, del  D.P.R.  n.
633,  nell'usare  espressioni  quali  "consegna"  o   "spedizione"   faccia
riferimento alla trasmissione di documenti  tradizionalmente  ipotizzabili,
non può non riconoscere validità alla proposta procedura informatica  nella
considerazione che i dati relativi alle operazioni rilevanti  ai  fini  Iva
vengono "materializzati"  in  documenti  aventi  lo  stesso  contenuto  per
l'emittente e per il ricevente, nel rispetto dei termini previsti  dal  già
richiamato art. 21, a prescindere quindi dalle  diverse  tecnologie  a  tal
fine utilizzabili.

 

      

Ris. n. 107/E del 4 luglio 2001
Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso
Iva -  Scritture  e  documenti  contabili  -  Fatturazione  -  Trasmissione
fatture: utilizzo sistema  combinato  fondato  sull'impiego  congiunto  del
telefax e di un supporto informatico, nel rispetto del dettato normativo di
cui all'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

 

     testo annota  
    La T I. S.r.l. ha chiesto di conoscere se possa ritenersi conforme alle
disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. 26  ottobre  1972,  n.  633  una
procedura di trasmissione delle fatture mediante  l'impiego  congiunto  del
telefax e di un supporto informatico.
    In particolare, la procedura ipotizzata dalla società  istante  prevede
l'invio della fattura al  ricevente,  da  parte  della  società  emittente,
tramite fax. Il documento, ricevuto dalla  scheda  fax  del  sistema  T,  è
instradato all'interno del sistema operativo ...,  trasformato  in  formato
elettronico, ed infine memorizzato  su  disco  e  storicizzato  all'interno
dell'archivio insieme alla sua immagine.
    Il  sistema   garantisce   l'integrità   del   documento   e   la   sua
inalterabilità, non potendo più essere né modificato né manipolato.
    Le modalità di archiviazione permettono di effettuare in  ogni  momento
la ricerca del documento che può essere visualizzato o stampato.
    I  dati  memorizzati   attraverso   questo   sistema   possono   essere
direttamente stampati nei registri delle fatture emesse e  degli  acquisti,
previsti dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
    Al riguardo si osserva,  preliminarmente,  che  l'art.  21  del  D.P.R.
n. 633 del 1972 dispone che "La fattura si ha per emessa all'atto della sua
consegna o spedizione all'altra parte".
    La scrivente, in precedenti occasioni, ha avuto modo di precisare  che,
sebbene con le espressioni "consegna" o "spedizione" il  legislatore  abbia
voluto indicare la trasmissione  delle  fatture  mediante  le  tradizionali
modalità,  pur  tuttavia  è  da  ritenersi  sostanzialmente  legittima   la
trasmissione tramite posta elettronica [risoluzione n. 571134 del 19 luglio
1988 (in "il fisco"  n.  35/1998,  pag.  5532,  n.d.r.)]  o  con  procedure
informatizzate [risoluzioni n. 450217 del 30 luglio 1990, n. VI-12-2605 del
5 agosto 1994 e n. 50/E del 29 maggio 1998 (rispettivamente in  "il  fisco"
n. 37/1990, pag. 5987, n. 36/1994, pag. 8598,  e  n.  27/1998,  pag.  9118,
n.d.r.)], sempreché i dati relativi alle operazioni rilevanti ai  fini  Iva
vengano "materializzati" in documenti cartacei.
    Ciò posto, si ritiene che la proposta procedura possa essere  condivisa
nel rispetto delle seguenti condizioni.
    La trasmissione dovrà avvenire entro i termini stabiliti  dall'art.  21
del D.P.R. n. 633 del 1972.
    Il cedente e il cessionario dovranno  provvedere  alla  stampa  e  alla
conservazione delle fatture su supporto cartaceo, atteso che, a  tutt'oggi,
non è possibile l'archiviazione dei documenti su  supporti  magnetici,  con
conseguente distruzione degli originali.
    I soggetti  interessati  dovranno  registrare  le  fatture  secondo  le
disposizioni degli artt. 23 e 25 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, a nulla
rilevando la particolare modalità di trasmissione delle stesse. Per  quanto
attiene a tali obblighi, la fattura si considera emessa  al  momento  della
trasmissione tramite fax e si  intende  ricevuta  nel  momento  in  cui  il
messaggio fax viene ricevuto dal destinatario.
    Sono fatte salve eventuali successive disposizioni normative.